GOLF CLUB BOLOGNA

Ordinanza Regionale del 26 Febbraio 2021

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Gentili Soci,

a seguito dell’ordinanza pubblicata sul sito della Regione in data odierna, di cui di seguito riportiamo un estratto, vi dobbiamo purtroppo comunicare la sospensione di qualsiasi attività di gioco all’interno del Golf Club Bologna a decorrere da domani Sabato 27 Febbraio 2021. Tali disposizioni resteranno efficaci fino a Giovedì 11 Marzo 2021. Sabato 27 e Domenica 28 Febbraio resteranno invece attivi i servizi di bar e ristorante in modalità asporto.

Eventuali aggiornamenti vi saranno tempestivamente comunicati, mentre vostre eventuali richieste potranno essere inviate all’indirizzo di posta del Club: info@golfclubbologna.it

Cordiali saluti,

La Segreteria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente DECRETO Num. 22 del 26/02/2021
BOLOGNA Proposta: PPG/2021/26 del 26/02/2021
Struttura proponente:GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Oggetto:ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 3 DELLA LEGGE 23DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI BOLOGNA E NEI COMUNIRICOMPRESI NEL TERRITORIO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA.INTEGRAZIONE ORDINANZA APPROVATA CON DECRETO N. 19 DEL 24 FEBBRAIO 2021.
Autorità emanante: IL PRESIDENTE – PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale omissis…
c) sono sospese tutte le attività previste dall’articolo 1,comma 10, lettere f) e g) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
d) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021

Art. 1  Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus

COVID-19 sull’intero territorio nazionale si  applicano  le  seguentimisure:

f)  sono  sospese  le  attivita’  di  palestre,  piscine,  centri natatori, centri  benessere,  centri  termali, fatta  eccezione  perl’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  diassistenza e per le attivita’ riabilitative o  terapeutiche,  nonche’centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restandola sospensione delle attivita’ di  piscine  e  palestre,  l’attivita’sportiva di base e l’attivita’ motoria in  genere  svolte  all’apertopresso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentitenel rispetto delle norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun assembramento, in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficioper lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),con la prescrizione che e’ interdetto l’uso di spogliatoi  interni  adetti  circoli;  sono  consentite  le   attivita’   dei   centri   diriabilitazione, nonche’ quelle dei centri di  addestramento  e  dellestrutture dedicate  esclusivamente  al mantenimento  dell’efficienzaoperativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e  soccorso  pubblico,che si svolgono nel rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guidavigenti;

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